Art. 17 · Documentazione
Capo II

Art. 17

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Documentazione

In vigore dal 11 mag 1980
Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate, per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-17