Capo II
Art. 17
14 / 94Documentazione
In vigore dal 11 mag 1980
Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza.
Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate, per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-17