Capo XII
Art. 74
77 / 94Emergenza
In vigore dal 11 mag 1980
Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, prestabilisce i luoghi di riunione per emergenza ed abbandono ed i segnali da usare per la chiamata del personale sui luoghi convenuti.
Il capo piattaforma assegna a ciascuna persona i compiti da svolgere per ogni caso di emergenza.
Un ordine di servizio con le istruzioni per i casi di abbandono forzato dell'unità deve essere affisso in punti strategici dell'unità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-74