Art. 74 · Emergenza
Capo XII

Art. 74

77 / 94

Emergenza

In vigore dal 11 mag 1980
Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, prestabilisce i luoghi di riunione per emergenza ed abbandono ed i segnali da usare per la chiamata del personale sui luoghi convenuti. Il capo piattaforma assegna a ciascuna persona i compiti da svolgere per ogni caso di emergenza. Un ordine di servizio con le istruzioni per i casi di abbandono forzato dell'unità deve essere affisso in punti strategici dell'unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-74