Titolo VII

Art. 94

Sanzioni

In vigore dal 26 apr 1995
È punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni la violazione degli , secondo comma; 6, quarto, quinto e ottavo comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto comma; 74; 75, terzo comma; 78, secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1979 PERTINI ANDREOTTI - NICOLAZZI - FORLANI - ROGNONI - RUFFIONI - MORLINO - SCOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1980 Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 27

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-94

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Art. 94 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Sanzioni | Portale Normativo