Capo II
Art. 5
Accesso ai lavori
In vigore dal 11 mag 1980
L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è vietato agli estranei ai lavori.
I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso.
Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della società titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-5