Capo II

Art. 4

Controlli

In vigore dal 11 mag 1980
Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Controlli | Portale Normativo