Art. 4 · Controlli
Capo II

Art. 4

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Controlli

In vigore dal 11 mag 1980
Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-4