Capo II

Art. 3

Competenze

In vigore dal 11 mag 1980
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevità con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate "sezioni idrocarburi"). Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-3

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Art. 3 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. — Competenze | Portale Normativo