Capo II
Art. 3
Competenze
In vigore dal 11 mag 1980
La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevità con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate "sezioni idrocarburi").
Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-3