Art. 5 · Accesso ai lavori
Capo II

Art. 5

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Accesso ai lavori

In vigore dal 11 mag 1980
L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è vietato agli estranei ai lavori. I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso. Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della società titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-05-24;886#art-5