Art. 6
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 475 - Requisiti per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli. - Per guidare i motoveicoli, le autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose individuati nel decreto 20 marzo 1975 emanato dal Ministro per i trasporti ai sensi dell'art. 80, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall' della legge 14 febbraio 1974, n. 62, occorre che il conducente, all'accertamento sanitario, dimostri di:
a) possedere i requisiti generali di cui all'art. 470 che precede;
b) possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purchè la correzione sia efficace e tollerata: tale acutezza visiva può essere raggiunta con l'uso di lenti a contatto, purchè tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;
c) possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali;
d) percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;
e) possedere normali reazioni della personalità;
f) avere tempi di reazione in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per potere essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione;
g) possedere tempi di reazione, sufficientemente rapidi e regolari a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazioni sperimentali di allarme (tensione psichica)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-6