Art. 4

In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza. Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza. La finzione uditiva deve essere valutata senza lo uso di apparecchi correttivi dell'udito".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-4

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Art. 4 Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. — Testo vigente | Portale Normativo