Art. 4
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza.
La finzione uditiva deve essere valutata senza lo uso di apparecchi correttivi dell'udito".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-4