Art. 3
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 472 - Requisiti visivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.
Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A B, C ed F, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non può essere del pari superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.
Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.
L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre possedere un'acutezza visiva naturale di otto decimi per ciascun occhio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-3