Art. 2
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 471 - Efficienza degli arti. - Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti.
Sono da giudicare invalidati, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.
Salvo quanto previsto nel seguente art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-2