Art. 1
In vigore dal 10 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Visto l' della legge 14 febbraio 1974, n. 62;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per la difesa e per la sanità;
Decreta:
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L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 è sostituito dal seguente:
"Art. 470 - Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del testo unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.
Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-1