Art. 5

In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 474 - Tempi di reazione. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria D ed E occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-5

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