Art. 10
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 479 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 479 - Soggetti con anomalie somatiche. - Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria F, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità, oppure la patente per la guida di veicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, che presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-10