Art. 15
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 484 - Requisiti uditivi. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza.
Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche superiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.
La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-15