Art. 15

In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 484 - Requisiti uditivi. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche superiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro. La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-15

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Art. 15 Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62. — Testo vigente | Portale Normativo