Art. 14

In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 483 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 483 - Requisiti visivi. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B, C ed F, è sufficiente un'acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di refrazione fra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non potrà essere del pari superiore a tre diottrie tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie. L'acutezza visiva richiesta può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed F è sufficiente un'acutezza visiva di quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di più tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo purchè la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti è sufficiente: a) per i monocoli ed i minorati della vista di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente art. 476, possedere un visus all'occhio superstite o migliore di almeno otto decimi, raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purchè efficaci e tollerate; b) per i minorati della vista di cui alla lettera c) del primo comma del precedente art. 476 possedere un visus complessivo in entrambi gli occhi di almeno otto decimi, raggiungibile anche con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purchè la correzione sia efficace e tollerata; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi; c) per i minorati della vista di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 476, raggiungere con l'adozione di lenti a contatto i minimi di visus prescritti per la conferma di validità delle patenti delle categorie A e B dal secondo comma del presente articolo. Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria B abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, sono sufficienti i requisiti previsti al comma precedente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo