Art. 11

In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 480 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 480 - Coesistenza di minorazioni invalidanti. - Non è ammesso il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino: la vista e l'udito; l'udito e gli arti; la vista e gli arti; la vista e la conformazione e lo sviluppo somatico; l'udito e la conformazione o lo sviluppo somatico; gli arti e la conformazione o lo sviluppo somatico; la vista e la rigidità grave del collo; gli arti e la rigidità grave del collo; la conformazione o lo sviluppo somatico e la rigidità grave del collo. Agli effetti della coesistenza non viene considerata minorazione degli arti la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore qualora l'adozione di un sistema automatico, in sostituzione di un organo meccanico che avrebbe dovuto essere comandato da uno degli arti inferiori, renda irrilevante l'esistenza della minorazione suddetta".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-11

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