Art. 9
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 478 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 478 - Minorati degli arti o della colonna vertebrale. - Coloro che presentino a carico degli arti oppure della colonna vertebrale minorazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti, ai sensi del secondo comma del precedente art. 471 le quali, eventualmente corrette con adeguata protesi, non richiedano speciali adattamenti del veicolo ovvero una particolare disposizione dei comandi, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti. Gli stessi possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti.
Le minorazioni anatomiche e/o funzionali che non offrono sufficiente garanzia di sicurezza nella guida senza speciali adattamenti del veicolo o senza una particolare disposizione dei comandi, sono così classificate:
a) perdita anatomica totale di un arto superiore, o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio oppure limitazione funzionale equiparabile;
b) perdita anatomica parziale di un arto superiore con conservazione di almeno tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, oppure limitazione funzionale di un arto superiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e/o della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta;
c) perdita anatomica di una mano o di tutte le sue dita oppure limitazione funzionale di essa, tale da non consentire una presa sufficientemente valida, con integrità funzionale delle articolazioni del gomito e della scapolo-omerale;
d) perdita anatomica di un arto inferiore o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio oppure limitazione funzionale equiparabile;
e) perdita anatomica parziale di un arto inferiore con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale delle articolazioni del ginocchio e della coxo-femorale, anche se il soggetto è munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato oppure limitazione funzionale di un arto inferiore, per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee e muscolari, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, sia pure con correzioni di protesi, non risulti comunque più grave di quella derivante dalla perdita anatomica sopra descritta.
Non possono conseguire alcuna patente coloro che presentino minorazioni di cui al comma precedente in entrambi gli arti superiori o in più di due arti.
Salvo quanto disposto al successivo comma quinto coloro che presentino minorazioni di cui al secondo comma del presente articolo in un solo arto, oppure in entrambi gli arti inferiori, ovvero in un arto inferiore ed in un arto superiore, purchè conservino la validità funzionale di due arti, valutata ai sensi del precedente art. 471, possono conseguire, quali minorati, la patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli della categoria F, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità. Il rilascio di patente della categoria F per la guida di motocicli particolarmente adattati è ammesso soltanto per coloro che presentino in un arto inferiore una minorazione non più grave di quelle di cui alla lettera e) del precedente secondo comma e non presentino alcuna minorazione invalidante negli altri tre arti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-9