Art. 16
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 485 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 485 - Macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, rilasciata in data anteriore al 21 marzo 1974, occorre possedere i requisiti prescritti per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
GULLOTTI - COSSIGA -
LATTANZIO - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-16