Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 485 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 485 - Macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, rilasciata in data anteriore al 21 marzo 1974, occorre possedere i requisiti prescritti per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 1976 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - GULLOTTI - COSSIGA - LATTANZIO - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 21
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