Art. 13

In vigore dal 10 mar 1977
L'art 482 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente: "Art. 482 - Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per la conferma della validità e la revisione della patente di guida. - Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli, occorre che all'accertamento sanitario praticato con le modalità del precedente art. 470 risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della stessa, salvo quanto è disposto negli articoli 483 e 484 che seguono. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 483 e 484 che seguono si applicano anche per il rilascio di nuova patente conseguente a revoca di precedente patente determinata ai sensi dell'art. 91 del testo unico".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-13

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