Art. 8
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
Art. 477 - Minorati dell'udito. - Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente art. 473 possono conseguire, quali minorati, la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi o caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, muniti, su ambedue i lati, di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo.
I minorati di cui al comma precedente possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabili con decreto del Ministro per i trasporti.
La funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-8