Art. 7
In vigore dal 10 mar 1977
L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 476 - Minorati della vista. - Possono conseguire quali minorati la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibili anche con qualsiasi correzione di lenti, purchè efficaci e tollerate;
b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore ad un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti, purchè efficaci e tollerate;
c) coloro che, pur non avendo una acutezza visiva pari al minimo prescritto dal secondo comma dell'articolo 472 che precede, posseggono tuttavia una acutezza visiva non inferiore a dieci decimi complessivi, con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva; qualora ricorrano i casi previsti dai commi quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;
d) coloro che possono raggiungere i minimi di visus prescritti dal secondo comma dell'art. 472 che precede soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere tollerate ed efficaci.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma debbono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore; quelli di cui alle lettere c) e d) debbono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi.
I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purchè tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. I minorati della vista di cui alla lettera d) del primo comma devono disporre in qualsiasi momento di lenti a contatto di ricambio.
I minorati di cui al primo comma possono conseguire la patente della categoria B, limitatamente alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-09-23;995#art-7