Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 49
Norme di rinvio
In vigore dal 15 giu 1976
I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel ruolo tecnico, nel ruolo, professionale e nel ruolo unico tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale saranno definiti da ciascun ente in conformità alle conclusioni di apposita commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui allo della legge 20 marzo 1975, n. 70. In sede di approvazione del presente accordo sarà provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione medesima.
Le norme di attuazione dell' della legge 20 marzo 1975, n. 70 in materia di anticipata attribuzione delle classi di stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale.
Le modalità per la copertura dei posti che risulteranno disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in conformità all' del presente accordo saranno stabilite con la deliberazione da adottare a norma dell' della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli ruoli, ai sensi dell' della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e "collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
Per i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformità ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validità del presente accordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-49