Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 52

Commissione del personale

In vigore dal 15 giu 1976
La commissione del personale è così composta: dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente; dal direttore generale dell'ente; da quattro dipendenti di livello dirigenziale più elevato, compreso il dirigente dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro e per il segretario è previsto un supplente. Per gli enti di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le 200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata in carica della commissione è fissata in 4 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni

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