Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 53

Commissione di disciplina

In vigore dal 15 giu 1976
La commissione di disciplina è così composta: dal direttore generale dell'ente, con funzioni di presidente; da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato, nominati dal presidente dell'ente; da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle elezioni; dal segretario, nominato dal direttore generale. Per ciascun membro della commissione e per il segretario è previsto un supplente. Per gli enti di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le 200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri. L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti. Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5% dei dipendenti aventi diritto al voto. Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali. La durata della commissione è fissata in 4 anni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il componente della commissione che, senza motivo giustificato, non intervenga alle riunioni per più di tre volte, è dichiarato decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-53

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