Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 57

Congedi e permessi

In vigore dal 6 apr 1995
I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato. Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo è così fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70: 1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali; 2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della regione; 3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della provincia. Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unità funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati: fino a 40 dipendenti................ 1 ora settimanale da 41 a 80 dipendenti............... 2 ore settimanali da 81 a 150 dipendenti............... 3 ore settimanali da 151 a 300 dipendenti.............. 8 ore settimanali da 301 a 500 dipendenti.............. 12 ore settimanali da 501 a 800 dipendenti.............. 16 ore settimanali da 801 a 1000 dipendenti............. 24 ore settimanali da 1001 a 1200 dipendenti............. 27 ore settimanali da 1201 a 1400 dipendenti............. 30 ore settimanali da 1401 a 1600 dipendenti............. 33 ore settimanali da 1601 a 1800 dipendenti............. 36 ore settimanali da 1801 a 2000 dipendenti............. 40 ore settimanali da 2001 a 2500 dipendenti............. 45 ore settimanali da 2501 a 3000 dipendenti............. 50 ore settimanali da 3001 a 3500 dipendenti............. 55 ore settimanali da 3501 a 4000 dipendenti............. 60 ore settimanali oltre 4000 dipendenti............... 70 ore settimanali I dirigenti che hanno facoltà di fruire dei permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unità funzionale, con arrotondamento all'unità dell'eventuale frazione. Per le unità funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti è pari al numero delle ore settimanali spettanti. I permessi orari sono altresì concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall', ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non più di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento. Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresì, per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonché i periodi in cui i permessi sono fruiti.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che gli articoli 56 e 57 del presente allegato "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-57

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