Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 56

Dirigenti sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all' della legge 20 maggio 1970, n. 300. Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo. I dirigenti sindacali di cui al primo comma: a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio; b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita; c) non possono essere trasferiti dall'unità funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato. Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che gli articoli 56 e 57 del presente allegato "per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo