Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 59

Contributi sindacali

In vigore dal 15 giu 1976
I contributi sindacali, nella misura e con le modalità stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore con propria delega. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31 ottobre sia all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-59

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo