Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 64
Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
In vigore dal 15 giu 1976
Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica presso istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-64