Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 69

Brevetti

In vigore dal 15 giu 1976
I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente nell'esecuzione del rapporto d'impiego, sempre che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore. All'inventore spetta altresì un equo premio da determinarsi in relazione all'importanza dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale. I regolamenti organici degli enti devono stabilire specifiche norme per da determinazione dell'equo premio e le modalità di corresponsione dello stesso. Per quanto non contemplato nella presente norma, si applicano le disposizioni previste dal regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127, e successive norme aggiuntive e modificatrici.
Storico versioni

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