Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 71
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
In vigore dal 15 giu 1976
I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica devono stabilire, in conformità alle leggi vigenti, specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul lavoro e contro la nocività dei vari tipi di attività nonché norme per l'addestramento e l'informazione del personale materia.
Per il personale esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi e nelle forme determinati nei regolamenti dagli enti suddetti, appositi libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati sanitari ed ambientali concernenti l'attività lavorativa.
I regolamenti stessi devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-71