Art. 1

In vigore dal 15 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dei 25 maggio 1976, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune organizzazioni sindacali, è stata approvata in via definitiva, dopo la deliberazione di massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976, la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori da essi dipendenti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, è emanata ai sensi dell', ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1976 LEONE MORO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 70
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