Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 28
Maggiorazione dello stipendio per turni pomeridiani e notturni
In vigore dal 15 giu 1976
Per il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni con il limite massimo rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro.
I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22.
Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese o comunque più di 70 ore mensili comprese tra le ore 22 e le ore 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-28