Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 25

Compenso per lavoro straordinario diurno

In vigore dal 15 giu 1976
Ai fini dell'applicazione dell', penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per "stipendio annuo complessivo" si intende l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilità. Per la determinazione del compenso orario del lavoro straordinario si tiene conto altresì dell'importo mensile dell'indennità integrativa speciale ragguagliato ad anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-25

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