Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 24
Tredicesima mensilità
In vigore dal 15 giu 1976
Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-24