Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 24
24 / 72Tredicesima mensilità
In vigore dal 15 giu 1976
Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31 dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-24