Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 29

Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza

In vigore dal 15 giu 1976
Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento è corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari ad 5% dello stipendio spettante. Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-29

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