Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 27
Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di ruolo
In vigore dal 15 giu 1976
Nel caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.
All'atto del conferimento delle classi di stipendio successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore.
Ai dipendenti cui è conferita la qualifica di "collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico coordinatore", di "assistente coordinatore" o di "assistente tecnico coordinatore" è attribuita la stessa classe già conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di "assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la conservazione degli aumenti biennali nonché dell'anzianità maturata nella qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-27