Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 22
Quote di aggiunta di famiglia e indennità integrativa speciale
In vigore dal 15 giu 1976
Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-22