Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 17

Stipendio

In vigore dal 15 giu 1976
Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato 2). La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna qualifica si articola: per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati, in cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili al compimento degli anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella; in aumenti di importo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe medesima. Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di stipendio, in via transitoria e con riserva di rivedere la materia alla scadenza del periodo di validità del presente accordo, sono calcolati in base all'anzianità complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate per ciascuna qualifica, e nel numero massimo di 14: dirigente: 6 anni; dirigente superiore: 9 anni; dirigente generale: 12 anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-17

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