Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 12
Incarichi di dirigenza al personale del ruolo professionale
In vigore dal 15 giu 1976
Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell', comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale che riveste la prima qualifica del ruolo professionale non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-12