Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 13

Riammissione in servizio

In vigore dal 15 giu 1976
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale. All'interessato è attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
Storico versioni

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