Art. 13 · Riammissione in servizio
Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 13

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Riammissione in servizio

In vigore dal 15 giu 1976
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione del personale. All'interessato è attribuita la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-13