Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 8
Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di coordinamento
In vigore dal 15 giu 1976
Ciascun ente, ove si verifichino le condizioni di cui allo , comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, determinerà il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore", "collaboratore tecnico coordinatore", "assistente coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonché le norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale acquisite.
Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello stesso , comma quinto, al personale del ruolo professionale non possono superare l'8% dei posti di organico del ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle strutture periferiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-8