Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 5
Mansioni connesse con la qualifica
In vigore dal 15 giu 1976
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore.
Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dallo della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell' del presente accordo - a destinare il personale allo esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita.
In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unità funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile può eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non dà luogo comunque a modifiche del trattamento economico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-5