Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70
Art. 7
Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del passaggio di qualifica
In vigore dal 15 giu 1976
Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica non è ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di qualifica ai sensi dell', comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due anni dalla data del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi dal computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione ai suddetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-7