Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 6

Passaggi di ruolo

In vigore dal 15 giu 1976
Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo può essere trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella immediatamente inferiore. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei titoli previsti dall', commi secondo e quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, può essere trasferito, per specifiche esigenze di servizio, nel ruolo tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei posti disponibili. I passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso degli interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-6

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