Ipotesi di Accordo di cui all'art. 28 della L. 20 marzo 1975, n. 70

Art. 1

Orario di lavoro

In vigore dal 15 giu 1976
IPOTESI DI ACCORDO DI CUI ALL' DELLA LEGGE 20 MARZO 1975, N. 70, CONCERNENTE "DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE" (Roma, 6 maggio 1976). PREAMBOLO Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e dei suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi: 1) La "perequazione", da intendersi nel triplice significato di uniformità - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro ordinamenti attraverso contratti o disposizioni legislative o amministrative (dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una adeguata tutela dei redditi più bassi. 2) La "chiarezza retributiva", con una struttura del trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto previsto dall', qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche ed emolumenti simili comunque denominati Sono fatte salve comunque le indennità attribuibili a norma di legge. Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovrà svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali. 3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei profili di professionalità. L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale in particolare dovrà essere preceduto da una attenta analisi dei casi di specie affinché non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con l'osservanza di quanto previsto dagli della legge n. 70. L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovrà avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianità effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equità. La qualità ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli enti privi di regolamento organico, nonché nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa degli enti tesa alla definitiva eliminazione di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria delle "mansioni", e in applicazione dell' della legge n. 70. 4) La "remuneratività", vale a dire una giusta determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento, che tenga conto dei livelli retributivi mediamente acquisiti e della spesa sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale e che consideri - pur nelle presenti difficoltà economiche - le attese maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del parastato. 5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei termini di decorrenza fissati dall' della legge n. 70 - con norme che garantiscano le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici che economici. Le parti riconoscono infine la peculiarità - che discende da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito del parastato e convengono nella necessità di pervenire per essi ad adeguate soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai precedenti punti. . Orario di lavoro L'articolazione dell'orario di lavoro è stabilita sentite le rappresentanze sindacali. Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali confederate operanti sul piano territoriale. Il lavoro prestato durante i turni stessi dà diritto a maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-26;411#art-ida-1

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